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Condizioni generali dell'industria alberghiera svizzera: (ÖHVB) (AGBH 2006). 15.11.2006

§ 1 Ambito
1.1 Le presenti condizioni generali per il settore alberghiero (di seguito
"AGBH 2006") sostituiscono le precedenti ÖHVB nella versione del 23 settembre 1981.
1.2 L'AGBH 2006 non esclude accordi speciali. L'AGBH 2006
è sussidiario ai singoli accordi.

§ 2 Definizione dei termini
2.1 Definizioni:
"Fornitore di alloggi": è una persona fisica o giurica
che accoglie ospiti a pagamento.
"Ospite": è una persona fisica che utilizza l'alloggio. L'ospite
di solito è anche il partner contrattuale. Anche le persone che arrivano con il partner contrattuale (ad esempio familiari, amici, ecc.) sono considerate ospiti che stipulano un contratto di alloggio.
"Consumatore" e
"imprenditore": i termini devono essere intesi nel senso del Consumer Protection Act 1979 e successive modifiche.
"Contratto di alloggio": è quello posto in essere tra l'albergatore e
il partner contrattuale che sottoscrive il 
contratto, il cui contenuto è regolato più dettagliatamente di seguito.< br>
§ 3 Conclusione del contratto – acconto
3.1 Il contratto di alloggio viene concluso nel momento in cui l’albergatore accetta l’ordine del partner contrattuale. Le dichiarazioni elettroniche sono considerate
ricevute se la parte a cui sono destinate può recuperarle in circostanze normali e l’accesso è consentito durante l’orario di lavoro dell’albergatore.
3.2 L’albergatore è autorizzato a concludere il contratto di alloggio a condizione
che il partner commerciale versi un acconto. In tal caso, l’
, l'albergatore è tenuto a informare il partner contrattuale dell’acconto richiesto prima di accettare il suo ordine effettuato in forma scritta o orale. Se il partner contrattuale accetta di versare l'acconto (per iscritto
o verbalmente), il contratto di alloggio viene concluso nel momento in cui l’albergatore riceve la
dichiarazione di consenso del pagamento dell'acconto da parte del partner contrattuale.
3.3 Il partner contrattuale è tenuto a versare l’acconto entro e non oltre 7 giorni (ricevuta) dalla data di inizio del soggiorno. Il partner contrattuale sostiene i costi del trasferimento del denaro. Per le carte di credito e di debito si applicano i rispettivi termini e condizioni della società emittente della carta.
3.4 L’acconto è un pagamento parziale dell’importo totale concordato.

§ 4 Inizio e fine del soggiorno
4.1 Salvo che l'albergatore non offra un orario diverso, il partner contrattuale ha il diritto di occupare le camere affittate dalle ore 16: 00 del giorno concordato ("giorno di arrivo").
4.2 Se una camera viene occupata prima delle 6: 00, la notte precedente conterà come primo pernottamento.
4.3 Il partner contrattuale deve liberare le camere affittate entro le
12: 00 del giorno di partenza. L'albergatore ha il diritto di addebitare un giorno aggiuntivo se le camere affittate non vengono liberate in tempo.

§ 5 Recesso dal contratto di alloggio – penale
Recesso da parte dell'albergatore

5.1 Se il contratto di alloggio prevede un acconto e questo non viene
versato in tempo dal partner contrattuale, l'albergatore può recedere dal contratto di alloggio senza un periodo di grazia.
5.2 Se l'ospite non si presenta entro le 18: 00 alla data di arrivo concordata, non vi è alcun obbligo di fornire l'alloggio a meno che non sia stato concordato un orario di arrivo posticipato.
5.3 Se il partner contrattuale ha versato un acconto (vedi 3.3), i locali rimangono riservati fino alle ore 12: 00 del giorno giorno successivo alla data di arrivo concordata. Se vengono pagati più di quattro giorni in anticipo,
l'obbligo di alloggio termina dopo le 18: 00 del quarto giorno, con il giorno di arrivo considerato come il
primo giorno, a meno che l'ospite non indichi un giorno di arrivo successivo

.
5.4 Fino a 3 mesi prima della data di arrivo concordata del partner contrattuale,
il contratto di alloggio può essere annullato dall'albergatore per motivi oggettivamente giustificabili, a meno che non sia stato concordato diversamente, mediante una dichiarazione 
unilaterale.

Recesso da parte del partner contrattuale – penale di annullamento
5.5 Fino a 3 mesi prima della data di arrivo concordata dell'ospite, il contratto di alloggio può essere annullato dal partner contrattuale - senza incorrere nel pagamento di una penale - mediante dichiarazione unilaterale.
5.6 Oltre il periodo specificato al punto 5.5, il recesso mediante dichiarazione unilaterale del partner contrattuale è possibile solo con il pagamento delle seguenti spese di cancellazione: 

- fino a 1 mese prima del giorno di arrivo: 40% del prezzo totale del pacchetto; 
- fino a 1 settimana prima del giorno di arrivo: 70% del prezzo totale del pacchetto;
- nei 7 giorni prima del giorno di arrivo: 90% del prezzo totale del pacchetto.

Fino a 3 mesi prima: nessuna penale di cancellazione
da 3 mesi a 1 mese: 40% dell'importo totale
da 1 mese fino a 1 settimana: 70% 
nell'ultima settimana: 90%

Ostacoli all'arrivo
5.7 Qualora il giorno dell'arrivo il contraente non possa presentarsi presso la struttura ricettiva perché circostanze fortuite ed eccezionali (es. forti nevicate, allagamenti, ecc.) rendano impossibili tutte le opzioni di viaggio, il partner contrattuale non è tenuto al pagamento del corrispettivo pattuito per i giorni dell'arrivo.
5.8 L'obbligo di pagamento del corrispettivo del soggiorno prenotato sarà di nuovo in vigore una volta che sarà di nuovo possibile raggiungere la struttura entro tre giorni.

§ 6 Fornitura di un alloggio alternativo
6.1 L'albergatore può fornire al partner contrattuale o agli ospiti un alloggio alternativo adeguato (della stessa qualità) se questo è ragionevole per il partner contrattuale, soprattutto se la differenza è minima e oggettivamente giustificata.
6.2 Costitutisce una motivazione legittima, ad esempio, se la camera
(o le camere) è (sono) diventata (e) inagibile(i), se gli ospiti già presenti nella struttura prolungano il loro
soggiorno, in caso di overbooking o se altre importanti misure operative richiedono questa procedura.
6.3 Eventuali spese aggiuntive per l'alloggio sostitutivo sono a carico dell'albergatore.

§ 7 Diritti del partner contrattuale
7.1 Con la conclusione di un contratto contratto di alloggio, il partner contrattuale acquisisce
il diritto all'uso abituale delle camere affittate, le attrezzature
della struttura ricettiva, che sono accessibili agli ospiti per l'uso consueto e senza condizioni speciali, e ai servizi forniti dalla struttura.
Il partner contrattuale deve esercitare i suoi diritti in conformità con le linee guida dell'hotel e/o dell'ospitalità (regole della casa).

§ 8 Obblighi del partner contrattuale
8.1 Il partner contrattuale è tenuto a versare il
totale più eventuali importi aggiuntivi derivanti dall'uso separato
dei servizi da parte sua e/o degli ospiti che lo accompagnano, più l'IVA, al più tardi al momento della partenza.
8.2 L'albergatore non è obbligato ad accettare valute estere. Se l'albergatore accetta valute estere, queste saranno accettate come pagamento al tasso di cambio giornaliero, se possibile. Se l'albergatore accetta valute estere o
mezzi di pagamento diversi dai contanti, il partner contrattuale si fa carico di tutti i costi associati, tra cui eventiali richieste di informazioni sulle società che ha emesso carte di credito, telegrammi, ecc.
8.3 Il partner contrattuale è responsabile nei confronti dell'albergatore per qualsiasi eventuale danno provocato da lui
, dall'ospite o da altre persone che accettano i servizi dall'albergatore con la conoscenza o la volontà del partner contrattuale.

§ 9 Diritti dell'albergatore 
9.1 Se il partner contrattuale si rifiuta di pagare l'importo pattuito o se è moroso, l'albergatore può ricorrere al diritto di ritenzione legale ai sensi della sezione 970c ABGB e al diritto di pegno legale ai sensi della Sezione 970c ABGB Sezione 1101
ABGB sugli oggetti portati dal partner contrattuale o dall'ospite.
L'albergatore può ricorrere ai suddetti diritti di ritenzione o pegno per garantire i suoi diritti derivanti dal contratto di alloggio, in particolare per i pasti, altri spese sostenute per il contraente e
per eventuali richieste di risarcimento di qualsiasi tipo.
9.2 Per i servizi in camera o erogati in orari
insoliti della giornata (dopo le 20: 00 e prima delle 6: 00), l'albergatore ha
il diritto di richiedere una tariffa speciale. Tuttavia, questa tariffa speciale deve essere indicata nella tabella dei prezzi della camera. L'albergatore può anche rifiutarsi di fornire tali servizi
per motivi operativi.
9.3 L'albergatore ha il diritto alla fatturazione o alla fatturazione provvisoria dei suoi servizi in qualsiasi momento.

§ 10 Obblighi di l'albergatore 
10.1 L'albergatore è tenuto a fornire i servizi concordati in misura corrispondente al suo
standard.
10.2 Esempi di servizi speciali dell'albergatore soggetti a certificazione e non inclusi nella quota di alloggio sono:
a) Servizi speciali di alloggio che possono essere fatturati separatamente
come la fornitura di saloni, sauna, piscina coperta,
piscina, solarium, garage, ecc..;
b) fornitura di letti aggiuntivi o letti per bambini, per i quali sarà addebitato un prezzo ridotto 
.

§ 11 Responsabilità dell'albergatore per danni alle cose introdotte nella struttura

11.1 L'albergatore è responsabile ai sensi del §§ 970 ss ABGB per gli oggetti portati dal partner contrattuale. Il proprietario è responsabile solo se
gli oggetti sono stati consegnati al proprietario o a persone autorizzate dal proprietario o sono stati portati in un luogo da loro specificato o designato. Se l'albergatore non è in grado di dimostrare la sua estraneità ai fatti, questi dovrà rispondere della responsabilità sua o dei suoi collaboratori, nonché delle persone in partenza e in arrivo. Ai sensi del § 970 comma 1
ABGB, l'albergatore è responsabile fino all'importo specificato dalla legge federale del 16 novembre 1921 sulla
responsabilità degli albergatori e di altri imprenditori nella versione attualmente valida
. Se il partner contrattuale o l'ospite non soddisfa immediatamente la richiesta dell'albergatore di depositare i suoi oggetti in un deposito speciale, l'albergatore è esonerato da ogni responsabilità. L'importo di qualsiasi responsabilità dell'albergatore è limitato al'importo massimo dell'assicurazione di responsabilità civile dell'albergatore in questione. Deve essere tenuta in considerazione qualsiasi responsabilità del partner contrattuale o dell'ospite.
11.2 È esclusa la responsabilità dell'albergatore per negligenza lieve. Se il partner contrattuale è un imprenditore, è esclusa anche la responsabilità per negligenza grave. In questo caso, il partner contrattuale ha l'onere della prova
per l'esistenza della colpa. I danni consequenziali o indiretti, nonché quelli derivanti dai mancati profitti, non saranno risarciti in alcun caso.
11.3 L'albergatore è responsabile per oggetti di valore, denaro e titoli esclusivamente fino a un importo di € 550,00. L'albergatore è responsabile per ulteriori danni solo se ha accettato questi oggetti in custodia con conoscenza del loro stato o se il danno è stato causato da lui o da un suo collaboratore. La limitazione di responsabilità
secondo i punti 12.1 e 12.2 si applica di conseguenza.

11.4 L'albergatore può rifiutare di tenere in custodia oggetti di valore, denaro e titoli se si tratta di oggetti di valore significativamente superiore a
quelli solitamente dati in custodia dagli ospiti della struttura.
11.5 In qualsiasi caso di presunta custodia, la responsabilità è esclusa se il contraente e/o l'ospite non comunica immediatamente all'albergatore il danno verificatosi. Inoltre, tali pretese devono essere fatte valere legalmente entro tre anni dalla constatazione o possibile constatazione da parte del partner contrattuale o dell'ospite; in caso contrario, tale diritto decade.

§ 12 Limitazioni di responsabilità
12.1 Se il partner contrattuale è un consumatore, è esclusa la responsabilità dell'albergatore per
lieve negligenza, salvo in caso
di lesioni personali.
12.2 Se il partner contrattuale è un imprenditore, è esclusa la responsabilità dell'albergatore per
negligenza lieve e grave. In questo caso, l'onere della prova dell'esistenza della colpa spetta al partner contrattuale. I danni consequenziali,
i danni immateriali o indiretti nonché i mancati profitti non saranno risarciti. In ogni caso, il danno da risarcire è limitato al livello dell'interesse fiduciario. §13 zootecnia. 13.1 Gli animali possono essere introdotti nella struttura ricettiva solo previo consenso dell'albergatore e, se necessario, a pagamento. 
13.2 Il partner contrattuale che porta con sé un animale è tenuto a custodirlo o sorvegliarlo adeguatamente durante il suo soggiorno o a farlo custodire o sorvegliare da terzi idonei a proprie spese. 13.3 Il partner contrattuale o l'ospite che porta con sé un animale deve disporre di un'adeguata assicurazione di responsabilità civile per animali o di responsabilità civile privata, che copra anche eventuali danni causati dagli animali. Su richiesta, la prova della relativa assicurazione dovrà essere fornita all'albergatore. 13.4 Il partner contrattuale o il suo assicuratore risponde in solido nei confronti dell'albergatore per i danni causati dagli animali portati con sé. Il danno comprende in particolare quei servizi di risarcimento che l'albergatore deve fornire a terzi. 13.5 Gli animali non sono ammessi nei saloni, nelle sale sociali e di ristorazione e nelle aree benessere. 14 Prolungamento del soggiorno. 14.1 Il partner contrattuale non ha diritto alla proroga del suo soggiorno. Se il partner contrattuale annuncia in tempo utile la sua volontà di prolungare il soggiorno, l'albergatore può acconsentire alla proroga del contratto di alloggio. Tuttavia, l'albergatore non è tenuto a esaudire questa richiesta. 14.2 Se il partner contrattuale non può lasciare la struttura ricettiva il giorno della partenza perché tutte le opzioni di partenza sono bloccate o inutilizzabili a causa di circostanze imprevedibili e straordinarie (ad es. forti nevicate, allagamenti, ecc.), il contratto di alloggio sarà automaticamente prorogato per la durata dell'impossibilità della partenza. Una riduzione della tariffa per questo periodo è possibile solo se il partner contrattuale non può utilizzare completamente i servizi offerti dall'albergatore a causa delle condizioni meteorologiche inusuali. L'albergatore ha il diritto di esigere almeno l'importo corrispondente al prezzo normalmente praticato in bassa stagione. § 15 Risoluzione del contratto di alloggio – Risoluzione anticipata

15.1 Se il contratto di alloggio è stato concluso per un determinato periodo di tempo, terminerà alla scadenza di tale periodo.
15.2 Se il partner contrattuale parte anticipatamente, l'albergatore ha il diritto di esigere l'intero importo concordato. L'albergatore detrarrà quanto ha 
risparmiato per il mancato utilizzo della sua gamma di servizi o quanto ha ricevuto affittando le camere prenotate ad altri ospiti. Lo sconto si applica solo se la struttura ricettiva è al completo nel momento in cui l'ospite non utilizza le camere prenotate e la camera può essere affittata ad altri ospiti grazie alla disdetta da parte del partner contrattuale. Il partner contrattuale ha l'onere di esibire la prova del risparmio.
15.3 In caso di morte di un ospite, il contratto con l'albergatore cessa.
15.4 Se il contratto di alloggio è stato concluso a tempo indeterminato, le parti contraenti possono rescindere il contratto entro le ore 10: 00 del terzo giorno prima della scadenza prevista del contratto.
15.5 L'albergatore ha il diritto di risolvere il contratto di alloggio con effetto immediato
per giusta causa, in particolare se il partner contrattuale o
l'ospite
a) si allontana dai locali, ne fa un uso significativamente svantaggioso o
, attraverso un suo comportamento sconsiderato, offensivo o comunque gravemente sconveniente nei confronti degli altri ospiti, del proprietario, dei suoi dipendenti o dei terzi residenti nella struttura ricettiva, rende loro difficile la convivenza o commette un atto punibile nei confronti di queste persone, contro la moralità o che ne mette a rischio l'incolumità fisica
;
b) è affetto da una malattia contagiosa o da una malattia che si protrae oltre la durata del soggiorno o è altrimenti bisognoso di cure;
c) non salda le fatture presentate entro un termine ragionevole (3 giorni).
15.6 Se l'adempimento del contratto diventa impossibile a causa di un evento considerato di forza maggiore
(ad es. sciopero, serrata, ordinanza, ecc.),
l'albergatore può rescindere il contratto di alloggio in qualsiasi momento senza osservare un periodo di preavviso, salvo che il contratto non sia già considerato cancellato per legge, o l'albergatore sia già esonerato dal suo obbligo di alloggio. Eventuali richieste di risarcimento danni ecc. da parte del partner contrattuale
sono escluse

§ 16 Malattia o decesso dell'ospite

16.1 Se un ospite si ammala durante il soggiorno nella struttura ricettiva, l'albergatore fornirà assistenza medica su richiesta dell'ospite. Se l'ospite è in pericolo di vita, l'albergatore provvederà all'assistenza medica senza la richiesta speciale dell'ospite, soprattutto se ciò è necessario e l'ospite non è in grado di provvedere autonomamente.
16.2 Finché l'ospite non è in grado di prendere decisioni o non è possibile contattare i suoi parenti, l'albergatore provvederà a fornire le cure mediche a spese dell'ospite. Tuttavia, tali misure cautelari non saranno poste in essere nel momento in cui l'ospite può prendere decisioni o i parenti sono stati informati della malattia. L'albergatore può rivendicare nei confronti del partner contrattuale, dell'ospite o, in caso di suo decesso, del successore legale il risarcimento, in particolare per i seguenti costi:
a) costi relativi a cure mediche pendenti, costi per il trasporto dei pazienti, farmaci e ausili medici
b) disinfezione degli ambienti eventualmente necessaria,
c) biancheria da bagno, biancheria da letto e suppellettili divenuti inutilizzabili, o in caso contrario i costi della disinfezione o pulizia accurata di tutti questi articoli,
d) restauro di pareti, arredi, tappeti, ecc.,
nella misura in cui sono stati contaminati o danneggiati in connessione alla malattia o al decesso,
e) affitto della camera, nella misura in cui questa sia stata utilizzata dall'ospite, più eventuali giorni di inagibilità della stessa causa disinfezione, evacuazione o simili, f) o qualsiasi altro danno subito dall'albergatore.

§ 17 Luogo di adempimento, foro competente e legge applicabile
17.1 Il luogo di adempimento è il luogo in cui si trova l'alloggio.
17.2 Il presente contratto è soggetto al diritto formale e sostanziale austriaco fatte salve le norme del diritto internazionale privato (in particolare IPRG ed EVÜ)
così come la Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale.
17.3 Il foro competente esclusivo nelle transazioni commerciali bilaterali è la sede legale dell'albergatore, per cui l'albergatore ha anche il diritto di esercitare i propri diritti 
in qualsiasi altro tribunale locale e di fatto competente. 17.4 Se il contratto di alloggio è stato concluso con un partner contrattuale che è un consumatore e ha la sua residenza o residenza abituale in Austria, le azioni legali contro il consumatore possono essere intentate solo presso il luogo di residenza, nel luogo di residenza abituale o di lavoro del consumatore.
17.5 Se il contratto di alloggio è stato concluso con un partner contrattuale che è un consumatore
e ha la residenza in uno Stato membro dell'Unione Europea (ad eccezione dell'Austria, Islanda, Norvegia o Svizzera), questo sarà la sede in cui il consumatore dovrà intentare l'azione legale contro il consumatore e i cui tribunali avranno di fatto giurisdizione esclusiva.

§ 18 Varie
18.1 Salvo che le disposizioni di cui sopra non dispongano diversamente, un termine inizia con la consegna al partner contrattuale del documento che sancise tale termine da osservare. Nel calcolo di un periodo determinato da giorni, non viene conteggiato il giorno in cui cade il momento o l'evento su cui dovrebbe basarsi l'inizio del periodo. Le scadenze determinate per settimane o mesi si riferiscono a quel giorno della settimana o del mese che, per nome o numero, corrisponde al giorno a partire dal quale decorrere la scadenza. Se questo giorno manca nel mese, allora andrà considerato l'ultimo giorno del mese in questione. 18.2 Le dichiarazioni devono pervenire all'altro partner contrattuale entro l'ultimo giorno del periodo (24 ore). 18.3 L'albergatore è autorizzato a compensare le pretese del partner contrattuale con le proprie pretese. Il partner contrattuale non è autorizzato a compensare le proprie pretese con quelle dell'albergatore, salvo che l'albergatore non sia insolvente o la pretesa del partner contrattuale non sia stata stabilita da un tribunale o riconosciuta dall'albergatore. 18.4 In caso di lacune, si applicano le disposizioni di legge pertinenti. 

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Proprietario ed editore: Fachverband Hotellerie, 1045 Vienna, Wiedner Hauptstrasse 63.

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